Statuto

Sito web ufficiale del Basket Gazzera A.S.D

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  “BASKET GAZZERA”

STATUTO

Art. 1 – Denominazione, sede e durata 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l’associazione sportiva dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica                        

 BASKET GAZZERA” – in breve: “A.S.D.  BASKET GAZZERA”. 

L’Associazione ha sede in MESTRE VENEZIA (VE) Via MOSCHIENA n. 8; potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 – Oggetto e scopi 

L’Associazione è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico e aconfessionale e non ha fini di lucro; 

l’Associazione si uniforma, nello svolgimento delle proprie attività, a principi di democraticità della struttura, di  uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative. 

L’Associazione si propone quale scopo principale: 

  • Lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica della pallacanestro intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della pallacanestro compresa l’attività didattica, la formazione, la preparazione, la divulgazione dei valori legati allo sport e l’educazione alla cura delle abitudini alimentari;
  • l’organizzazione e l’attuazione di programmi didattici finalizzati all’avvio, all’aggiornamento  ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale e agonistica della pallacanestro giovanile, della pallacanestro e sue evoluzioni. 
  • l’organizzazione e la partecipazione a campionati, eventi, manifestazioni 

sportive e ricreative; 

  • l’organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc. e dei servizi connessi quali bar, ristoranti, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati; 
  • la fornitura di tutti i beni e servizi che si rendessero,  direttamente o indirettamente, necessari al corretto  svolgimento delle specifiche discipline sportive. 

L’Associazione si obbliga, inoltre, a conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui l’Associazione è affiliata o intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. 

Per l’attuazione del soggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei punti precedenti, l’associazione potrà: 

  • compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, l’ampliamento, l’allestimento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive e l’assunzione/intestazione di diritti reali; 
    • assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati; 
    • promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o  tramite terzi. 

Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l’Associazione potrà istituire, al proprio interno, sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio Regolamento. 

I responsabili delle suddette Sezioni si impegnano, comunque, fin d’ora a rispettare e a far rispettare le norme previste  dal presente Statuto e dai Regolamenti impartiti dal CONI e/o dalle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui l’Associazione è affiliata o intende affiliarsi. 

L’Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti e organismi  aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da istituire . 

Art. 3 – Durata 

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 4 – Risorse economiche 

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: 

  1. quote associative ordinarie;  
  2. quote associative e suppletive e aggiuntive dei soci; 
  3. donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari; 
  4. erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati; 
  5. ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi;
  6. entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
  7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive; 
  8. entrate derivanti da raccolte pubbliche di fonti ed altre attività occasionali e saltuarie; 
  9. entrate derivanti dall’organizzazione di gare o manifestazione di carattere sportivo; 
  10. rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione; 
  11. istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente. 

I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve di capitale, ecc. durante la vita  dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge. 

Nel caso di raccolta pubblica di fondi ed altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l’Associazione provvederà a redigere l’apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente. 

Art. 5 – Associati 

Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione: 

  • di voler partecipare alla vita associativa; 
  • di accettare, senza riserve, lo Statuto dell’Associazione e le norme regolamentari interne circa l’utilizzo delle attrezzature e dei beni dell’Associazione; 
  • di rispettare lo statuto e le norme stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale a cui è affiliata l’associazione; 
  • di accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI. 

Tutti i soci dell’Associazione devono essere soci anche della Federazione Sportiva Nazionale a cui è affiliata l’associazione; il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni e i rinnovi alla Federazione Sportiva Nazionale a cui è affiliata l’associazione devono essere richiesti per il tramite dell’Associazione. 

Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione delle temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. Tutti i soci sono vincolati all’Associazione per la durata di un anno sociale. 

L’iscrizione all’Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. 

 Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima. Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.  La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito Regolamento. 

I Soci hanno diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Ogni associato ha diritto a un voto. 

Gli associati hanno diritto: 

  1. di partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l’approvazione delle materie poste all’ordine del giorno, ovvero per le modifiche dello Statuto e dei  Regolamenti e per la nomina degli organi dell’Associazione; 
  2. di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; 
  3. di partecipare alle attività promosse dall’Associazione; 
  4. di usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dall’Associazione; 
  5. di frequentare i locali dell’associazione e usare le strutture sportive nel pieno rispetto delle norme stabilite dall’apposito Regolamento interno. 

Gli associati sono obbligati: 

  1. ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; 
  2. ad osservare lo Statuto ed i regolamenti stabiliti dalla Federazione Sportiva Nazionale a cui è affiliata l’associazione riconoscendone la giurisdizione sportiva e disciplinare; 
  3. ad osservare le norme e le direttive del CONI; 
  4. a versare la quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo; 
  5. a svolgere le attività preventivamente concordate; 
  6. a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione; 
  7. a versare contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo; 
  8. a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse. 

Art. 7 – Decadenza dei Soci 

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi: 

  1. per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo; 
  2. per il mancato rinnovo annuale dell’iscrizione; 
  3. per morosità qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non regolarizzi la propria posizione entro quindici giorni dall’invito rivolto gli dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata; 
  4. per radiazione, nel caso in cui accada uno dei seguenti fatti: 
  • inadempienza agli obblighi del presente Statuto; 
  • inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno; 
  • inadempienza allo Statuto e ai Regolamenti stabiliti dalla Federazione di affiliazione; 
  • inadempienza alle norme e alle direttive del CONI; 
  • azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione; 
  • condotta contraria alle attività dell’Associazione; 
  1. quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. 

La radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.  La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata; contro tale delibera è ammesso ricorso all’assemblea la cui decisione è inappellabile. I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate. 

Art. 8 – Quote associative e contributi 

Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data d’iscrizione dell’associato. L’associato che cessa per qualsiasi causa di far parte dell’Associazione ha l’obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all’esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato. 

Le quote associativa non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibile né rivalutabili. 

Art. 9 – Organi sociali 

Sono organi dell’Associazione: 

  1. l’Assemblea degli Associati; 
  2. il Consiglio Direttivo; 
  3. l’Organo di Controllo, qualora istituito. 

Art. 10 – Assemblea degli associati 

L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa annuale. 

L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente e, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario che dovrà redigere un verbale dell’assemblea controfirmandolo insieme al Presidente.  Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione e il diritto dei presenti di intervento alla stessa. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta l’anno, per l’approvazione della relazione sull’attività e il rendiconto consuntivo dell’anno precedente, proposti dal Consiglio Direttivo. 

L’assemblea in forma ordinaria delibera, inoltre, sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci, sulla nomina del Presidente del Collegio dei Sindaci ovvero del Revisore Legale e sulle materie deferite alla sua competenza dalla Legge o dal presente Statuto. 

L’avviso di convocazione dell’assemblea, recante la data della prima riunione e dell’eventuale seconda riunione, è comunicato a ciascun interessato mediante qualunque mezzo, anche informatico, idoneo a garantire l’effettiva informativa all’interessato, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale; in tutti i casi la spedizione o affissione dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione. In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. 

In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. 

L’assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta sui renda necessaria per esigenze dell’associazione medesima; in particolare l’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello  Statuto. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. 

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispondenza. 

La convocazione dell’assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati; in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. 

L’assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Art. 11 – Consiglio Direttivo 

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati dall’assemblea. 

Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata del quadriennio olimpico e i suoi membri possono essere rieletti; non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte della Federazione Sportiva Nazionale a cui è affiliata l’associazione. 

È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva. La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno per redigere il bilancio consultivo e la relazione illustrativa al rendiconto, e per definire gli indirizzi e il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente dell’organo di controllo. 

Le riunioni avvengono in sede sociale o altrove. 

L’avviso di convocazione deve essere inviato, mediante lettera o altro strumento idoneo, al domicilio di ciascun segretario e di ciascun membro dell’organo del controllo almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta anche mediante telegramma, mail, pec, con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore. 

In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell’organo

di controllo. 

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dai presenti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano. I verbali delle riunioni, trascritti nell’apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio Direttivo, sono letti seduta stante e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario. 

Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l’amministrazione   ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all’assemblea degli associati dalla Legge o dal presente Statuto. Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l’ammontare annuo della quota associativa ai relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere motivatamente le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente. 

Il Consiglio delibera anche l’ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive. 

Nell’ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all’interno del Consiglio ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi. 

Art. 12 – Presidente 

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del

Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni, corrispondenti con il quadriennio olimpico. Il Presidente rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttiva; presenta all’assemblea degli associati il bilancio consultivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti e necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti dei terzi in giudizio. 

Art. 13 – Vicepresidente

Il Presidente nomina il Vicepresidente all’interno del Consiglio Direttivo. 

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso. 

Art. 14 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redigendo i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Il rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’Associazione , con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione nel rispetto del principio della trasparenza nei  confronti degli associati. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati in allegato alla convocazione dell’Assemblea che ha all’ordine del giorno la sua approvazione.

Art. 16 – Anno Sociale

L’esercizio sociale ha durata di un anno, con inizio il 01/01/ e termine il 31/12 successivo.

Art. 17 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.

Art. 18 – Libri sociali

Costituiscono libri sociali obbligatori dell’Associazione:

  1. il libro dei Soci
  2. il libro verbale delle Assemblee
  3. il libro verbali del Consiglio Direttivo.

I libri sociali, con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

Art. 19 – Clausola compromissoria

Tutte le eventuali controversie sorte tra i soci e tra questi  e l’associazione potranno essere sottoposte, qualora le parti siano consenzienti, alla competenza del Collegio dei Probiviri, composto da tre membri nominati dall’Assemblea dei soci come previsto all’art. 10. Qualora fosse scelta questa via, i componenti del Collegio giudicheranno con equità, ed il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 20 – Organo di controllo 

Qualora l’assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire un buon funzionamento dell’associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l’organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale (Collegio dei Sindaci) ovvero in forma monocratica (Revisione Legale) a seconda delle necessità e delle dimensioni dell’associazione medesima. 

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica per

quattro esercizi sociali, coincidenti con il quadriennio olimpico, e i suoi membri sono nominati dall’assemblea degli associati e possono essere rieletti; l’assemblea dei soci prevede anche la nomina del Presidente. 

Il Revisore Legale dura in carica per quattro esercizi sociali, coincidenti con il quadriennio olimpico, è nominato dall’assemblea degli associati e può esse-

re rieletto. 

I sindaci, ovvero il Revisore Legale, devono essere nominati tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

All’organi di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione 

amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L’organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell’assemblea degli associati. L’organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili e amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione è redatto verbale, trascritto nell’apposito libro. 

Art. 21 – Divieto di distribuzione di utili 

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi

di gestione, nonché fondi, riserve di capitale, ecc. durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge. 

Art. 22 – Modifiche allo Statuto 

Per la revisione o la modifica dello Statuto delibera l’assemblea dei soci in seduta straordinaria con la presenza di almeno i due terzi degli associati a maggioranza dei presenti; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi sociale o da almeno cinque associati. 

Art. 23 – Scioglimento dell’Associazione 

L’assemblea che delibera sullo scioglimento dell’Associazione, sulla nomina del liquidatore e sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell’Associazione, è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in questo caso sono escluse le deleghe. 

La richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 2/3 degli associati. 

In caso di scioglimento dell’associazione saranno nominati uno o più liquida-

tori scelti anche tra i non soci; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, a Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dal  CONI o dalla Federazione Sportiva Nazionale a cui è affiliata l’associazione.     

ART. 24 – Norme di rinvio 

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private, le norme e le direttive del CONI, nonché le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro e del Centro Sportivo Italiano cui l’associazione è affiliata.

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA              IL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA

     Tommaso CASTIGLIONE                                              Nicola BRUNATO